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PETIZIONE “ANCHE IO SO FARTI COMPAGNIA”

– cosa chiediamo –

Destinatari della petizione: Al Governo della Repubblica Italiana, Al Ministro della Salute, Agli Assessorati Salute Regionali e Ai Presidenti Delle Province Autonome Di Trento E Bolzano, Al Parlamento Europeo.

Richiesta modifica della legge 281/91 – A cura di Serena Dentici (Vice Presidente MADE in BUNNY Odv)

Chiediamo ufficialmente la modifica del testo della Legge 14 agosto 1991, n.281 con l’inserimento dei seguenti paragrafi:

ART 2. TRATTAMENTO DEI CANI E DEGLI ALTRI ANIMALI D’AFFEZIONE

Si inserisce il seguente comma:

13. Si riconosce il coniglio come “animale d’affezione” (NON DPA).

a) I detentori, a qualsiasi titolo, hanno l’obbligo di provvedere al loro benessere psicofisico mediante il rispetto delle regole igieniche, di corretta cura ed alimentazione, tenendo conto delle caratteristiche etologiche proprie dell’animale.

b) Si istituisce un’anagrafe nazionale del coniglio, in cui verranno inseriti il numero del microchip sottocutaneo ed i dati anagrafici del proprietario.

c)È fatto divieto a chiunque di abbandonare i conigli che abbiano acquisito abitudini domestiche e/o che siano nati in cattività.

d) È fatto divieto a chiunque di maltrattare i conigli che vivono in libertà e nei parchi. Viene considerato maltrattamento anche la somministrazione di cibo non adatto alla specie.

e) I conigli che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

f) Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di conigli che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

g) L’eutanasia è prevista solo per gravi ed incurabili comprovati casi di malattia.

h) In caso di detenzione a scopi commerciali (allevamenti, negozi, fiere e simili), deve essere cura del detentore fornire all’acquirente la documentazione comprovante l’avvenuto inserimento del microchip e la regolarità dei controlli sanitari e delle vaccinazioni. Gli animali non dovranno essere direttamente esposti al pubblico o inseriti in vetrine o teche, ma dovranno avere possibilità di rifugiarsi in un adeguato riparo ed avere spazio sufficiente a svolgere le normali attività proprie della specie. Sarà dovere dall’Autorità Comunale, coadiuvata dalle forze dell’ordine e dall’Autorità sanitaria competente per territorio, far rispettare tale obbligo.

ART 3. COMPETENZE DELLE REGIONI

Si sostituisce il comma 1 con il seguente comma:

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina e cunicola presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane e del coniglio, da inocularsi tramite microchip sottocutaneo.

ART.4 COMPETENZE DEI COMUNI

Si modifica il comma 2 con il seguente comma:

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2. Il Sindaco rappresenta la massima autorità sul territorio Comunale addetta alla tutela del benessere animale, per cui le spese di mantenimento, sterilizzazione, di microchippatura e per cure urgenti in caso di malattie e/o incidenti degli animali randagi presenti sul suo territorio, si intendono a carico del Comune. I Comuni, di concerto con le Associazioni Protezionistiche, dovranno incentivare le adozioni e formare ed informare i cittadini mediante programmi volti ad insegnare la corretta gestione degli animali ed a disincentivare gli abbandoni.

ART.5 SANZIONI

Si sostituiscono i commi  da 1 a 4 con i seguenti commi:

1. Chiunque abbandoni cani, gatti, conigli o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila.

2. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3 ed il proprio coniglio all’anagrafe di cui al comma 13 b) dell’articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro cinquecento. Se l’animale per cui si è omesso l’inserimento del microchip è destinato alla vendita, la sanzione si raddoppia.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3 o il coniglio all’anagrafe di cui al comma 13 b) dell’articolo 2, ometta di far inserire il microchip, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro trecento.

4. Chiunque faccia commercio di cani, gatti e conigli al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinque mila a euro dieci mila.

 

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