Da dove siamo partiti….

Il 14 agosto 1991 fu approvata dal Parlamento la Legge n. 281 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Questa Legge delineò alcuni punti di innovazione rispetto alla precedente normativa nazionale.

Tra tutte vi era il divieto (art. 2, comma 2) della soppressione dei cani vaganti accalappiati e detenuti presso i canili sanitari, come invece era stabilito dal “Regolamento di Polizia Veterinaria” (RPV) – DPR n. 320 dell’8 febbraio 1954.

La Legge in oggetto prevedeva altresì  l’identificazione dei cani e l’istituzione dell’anagrafe canina a livello locale prevedendo l’introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale e  l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il ministero della salute (Anagrafe animali d’affezione), nella quale confluiscono i dati delle anagrafi regionali.

Insieme a questa Legge, vengono individuati i compiti delle figure principali che sono chiamate ad avere un ruolo di spicco. Vediamo quali erano, a solo titolo di esemplificazione:

  • Compiti dei COMUNI (SINDACO): Tutela e controllo della popolazione animale vagante sul territorio di propria competenza; Attuazione di piani di controllo delle nascite di cani randagi e gatti delle colonie, mediante i servizi veterinari pubblici; Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti o catturati sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate.
  • Compiti del VETERINARIO DELL’ASL: Vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi; Identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip; Sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie feline; Collaborazione con i Comuni per la promozione di iniziative volte alla creazione della corretta relazione uomo-animale.
  • Responsabilità e doveri del PROPRIETARIO E DEL DETENTORE: Obbligo di far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell’anagrafe entro il secondo mese di vita; Fornire al proprio animale il cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficiente, le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, fornire un’adeguata possibilità di esercizio fisico; la regolare pulizia degli spazi di dimora.

Nel mese di luglio del 2004, un’altra Legge viene promulgata (L. 189/2004) e riguarda “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

La Legge 189/2004 apporta modifiche al codice penale ed in particolare sono disciplinati i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti tra animali. Contestualmente viene modificato l’articolo 727 del codice penale con il seguente testo:

(Abbandono di animali) – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Con la legge 189/2004 l’Italia, primo paese in Europa, ha sancito il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus).

Ma nel corso degli anni, sono cambiate un po’ di cose.

In primo luogo sono cambiate le sensibilità personali dei proprietari/detentori, ma soprattutto è cambiata la tipologia degli animali domestici e di affezione. Il vecchio impianto normativo considerava animali da compagnia (PET) solo cani, gatti e furetti, ma di fatto erano già considerati animali domestici galline, conigli, maialini, pappagalli e persino rettili.

Ci trovavamo in una situazione di stallo, dove la normativa presente non corrispondeva più allo stato di fatto dell’evidenza. E questi “buchi” normativi, dovevano essere colmati in qualche modo.

Nel frattempo, in Europa, si sta sviluppando il concetto globale di One Health, ovvero possiamo stare tutti bene, se tutti stiamo bene. Quindi sanità e salute per animali e umani, perché l’uno è imprescindibile dall’altro.

….Dove stiamo andando….

Dobbiamo necessariamente partire dal Regolamento Europeo 2016/429, noto come Animal Health Law (AHL), regolamento che ha cambiato un po’ le carte in tavola, aggiornando la normativa preesistente e arricchendola con alcuni concetti chiave.

Da questa regolamentazione europea, hanno preso vita tre decreti che modificheranno in gran parte la normativa nazionale e prevenderanno un nuovo sistema globale che toccherà da vicino la disciplina degli Animali da Compagnia, intesa non più come limitata a cani, gatti e furetti. Per la normativa comunitaria, quindi, potranno essere considerati “animali da compagnia” anche animali di specie esotica e selvatica. Si tratta di una novità assoluta. L’Unione Europea ha individuato i nuovi animali da compagnia per elencazione (Allegato 1-parte B del regolamento 2016/429):

-Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea)

-Animali acquatici ornamentali

-Anfibi

-Rettili

-Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae).

-Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

 

A questo punto, si è aperto un ulteriore dibattito “interno”.… Come conciliare la vita con un animale esotico, garantendo tracciabilità, registrazione, tutela delle norme sanitarie per l’uomo e l’animale, in un contesto che già faticava con l’iscrizione in anagrafe di cani e gatti? Lo spartiacque per distinguere fra divieti e deroghe consentite è dato dal criterio del pericolo per la salute, per l’incolumità pubblica o per la biodiversità. È rinviata a successivi decreti da parte del Ministero della Salute e della transizione ecologica l’elencazione delle specie animali vietate e di quelle “da compagnia”.

 

Si sono create, a questo punto, difficoltà gestionali e applicative, alcune delle quali ancora non hanno visto la luce, per quanto riguarda le nuove regole di identificazione, registrazione, possesso e detenzione responsabile.

 

Non sono mancati, infatti, scontri concettuali tra chi vorrebbe impedire del tutto la detenzione di animali esotici e chi, al contrario, vede nelle liste negative una limitazione priva di un sottofondo logico e normativo.

Ma rimaniamo sui fatti.

 

Con l’introduzione di questa normativa europea, mammiferi, uccelli, acquatici ornamentali e rettili hanno acquisito lo status di animali da compagnia in tutta Europa. E questo è un dato di fatto.

 

Nel maggio del 2022, il Consiglio dei Ministri ha finalmente dato il via preliminare all’emanazione dei 3 decreti che, nel complesso, delineeranno il nuovo impianto normativo. Ciascun decreto legislativo contiene rimandi ad ulteriori passaggi attuativi, tramite successivi decreti ministeriali e interministeriali, un percorso legislativo che avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 2022 ma che – allo stato attuale – manca ancora di trattazione definitiva.

 

I tre decreti attuativi riguardano, nello specifico:

  • Il “Decreto I&R”- Con questo decreto legislativo, il Governo detta disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (sistema “I&R”) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Quindi tutto un nuovo sistema che preveda la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l’identificazione degli animali detenuti. Questo decreto getta le basi di una anagrafe nazionale ad hoc, denominata SINAC (Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia) nel quale troveranno “casa” non solo cani, gatti e furetti, ma tutti gli animali considerati da affezione.

 

  • Il “Decreto Prevenzione“- Adegua la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento 2016/429. È il provvedimento che abroga il vecchio regolamento di polizia veterinaria. Viene modificata la gestione globale della sanità animale a tutti i livelli, con un nuovo quadro giuridico generale per tutto il settore della sanità animale nell’ottica One Health, vale a dire del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale. È il cardine dell’adeguamento legislativo al regolamento 2016/429. Con le novità introdotte, le malattie animali vengono classificate in base al rischio e sorvegliate attraverso un capillare tracciamento degli animali stessi e degli stabilimenti in cui si trovano o dai quali vengono movimentati. Molte delle malattie elencate nel vecchio regolamento di Polizia veterinaria, che ricordiamo essere del 1954, non sono state migrate nella nuova disciplina, perché le cure mediche, le attenzioni e le condizioni di salute sono cambiate. Così è stato, giusto per fare un esempio, per la mixomatosi. Questa malattia del coniglio, che un tempo prevedeva lo stamping out di tutti gli esemplari presenti nel raggio di 5 km dal focolaio, adesso non è stata riportata, perché di mixomatosi si guarisce con le opportune cure e si può prevenire con adeguate vaccinazioni. Ricordiamo che a rischio stamping out non erano solo i soggetti presenti negli allevamenti, ma anche quelli detenuti a titolo di affezione, in quanto il “coniglio da compagnia” di per sé era figura inesistente. Cambiano le basi sulle quali si traccia una linea tra malattia animale e pericolo di contagio, e senza ombra di dubbio dal ’54 ad oggi, i passi avanti nella medicina preventiva e condizioni di salute sono molto cambiate, rimanendo il Regolamento di Polizia Veterinaria un documento anacronistico e poco veritiero.

 

  • Il “Decreto Esotici e Selvatici– è il decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi. Il decreto introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Il decreto introduce norme relative all’adozione di principi e criteri direttivi specifici per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività e gli animali da compagnia. In particolare, per quanto riguarda gli animali selvatici, il testo definisce le disposizioni e i vincoli per i detentori di tali esemplari. Su questo decreto, sono da registrarsi i più accesi dibattiti che ancora aspettano definizione tombale sulla questione.

 

I decreti

A settembre 2022, finalmente dopo lunghe trattative e rimandi tra una commissione e l’altra, vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale i 3 decreti legislativi che adeguano la normativa veterinaria nazionale alle regole europee.  Entreranno in vigore il 27 settembre e da quella data il Ministero della Salute avrà un anno di tempo per l’emanazione dei decreti attuativi.

Qui i link:

“Decreto Prevenzione”

“Decreto I&R”

“Decreto Esotici e Selvatici”

 

Il Sinac

Tra tutte le novità introdotte, merita particolare menzione la nuova anagrafe SINAC. È sicuramente una rivoluzione copernicana, perché se attuata correttamente e gestita consentirà di ridurre in modo importante anche gli abbandoni e i rilasci di animali, che hanno da sempre dato origine a situazioni emergenziali in gran parte dei territori.

Cerchiamo di capire come sarà, quando diventerà operativo.

Il SINAC è il Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia ed è collocato all’interno della BDN, la banca dati nazionale del Ministero della Salute che riunirà tutte le anagrafi animali gestite dal Centro Servizi Nazionale (CSN). Al SINAC potranno avere accesso i veterinari libero professionisti autorizzati dalla ASL e viene già utilizzato da 10 Regioni/Province Autonome (Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Puglia, Liguria, Marche, Bolzano e Veneto) e sono in fase di migrazione i dati di 4 Regioni (Abruzzo, Lombardia, Campania, Basilicata). Stanno programmando le attività di migrazione le regioni Piemonte, Emilia Romagna ed Umbria; le altre regioni seguiranno presto fino a completa realizzazione dell’anagrafe unica e nazionale.

Nel SINAC verranno inserite non solo le generalità di animali e proprietari (che confluiranno in una unica banca dati nazionale e non più regionale) ma anche quelli sanitari: a ciascun soggetto infatti sarà associata la sua cartella clinica, nella quale sarà possibile reperire qualsiasi informazione utile per la sua salute (vaccinazioni, medicinali assunti, interventi subiti ecc…).

Tuttavia, nota a margine e di non buon auspicio, gli animali che in questo momento iniziale potranno essere registrati saranno cani, gatti e furetti. attualmente per i conigli è ancora attiva la banca dati privata a loro dedicata e che è stato un tentativo non proprio riuscito di sopperire ad una mancanza legislativa.

Il SINAC è destinato a ricomprendere tutti gli animali legalmente detenibili nel nostro paese, e sicuramente mancano ancora all’appello numerosi atti chiarificatori e dispostivi in tal senso per avere un quadro chiaro e certo delle novità introdotte.

Vi terremo aggiornati, al momento è ancora tutto in fase di definizione.

Il Direttivo.

MADE in BUNNY O.d.v.

 

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